Nella Delibera n. 77 del 29 gennaio 2020 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 Euro relativi ai lavori di ampliamento di un cimitero comunale. L’Anac chiarisce che nel caso di partecipazione ad una gara per l’affidamento di Servizi di progettazione di un Rtp misto, è consentito al mandatario qualificarsi ed eseguire prestazioni riconducibili, oltre che alla categoria principale, anche a quelle secondarie (non eseguite dalle mandanti), rispetto alle quali abbia dimostrato di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis. L’espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario (utilizzata dal Legislatore nell’ambito dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016) non va interpretata nel senso della maggioranza “assoluta”, essendo sufficiente che il capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto ai mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis. Nel caso di specie, la circostanza che il mandante di un sub-raggruppamento orizzontale con la mandataria possieda requisiti di capacità tecnica superiori (in termini assoluti) a quelli del mandatario non determina l’esclusione del Rtp dalla gara, laddove il mandatario soddisfi ampiamente i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e il mandante non contribuisca al soddisfacimento degli stessi in misura maggioritaria rispetto al mandatario.




