Servizi di progettazione: possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario

Nella Delibera n. 77 del 29 gennaio 2020 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 Euro relativi ai lavori di ampliamento di un cimitero comunale. L’Anac chiarisce che nel caso di partecipazione ad una gara per l’affidamento di Servizi di progettazione di un Rtp misto, è consentito al mandatario qualificarsi ed eseguire prestazioni riconducibili, oltre che alla categoria principale, anche a quelle secondarie (non eseguite dalle mandanti), rispetto alle quali abbia dimostrato di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis. L’espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario (utilizzata dal Legislatore nell’ambito dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016) non va interpretata nel senso della maggioranza “assoluta”, essendo sufficiente che il capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto ai mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis. Nel caso di specie, la circostanza che il mandante di un sub-raggruppamento orizzontale con la mandataria possieda requisiti di capacità tecnica superiori (in termini assoluti) a quelli del mandatario non determina l’esclusione del Rtp dalla gara, laddove il mandatario soddisfi ampiamente i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e il mandante non contribuisca al soddisfacimento degli stessi in misura maggioritaria rispetto al mandatario.