Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è stata pubblicata la Circolare n. 31 del 13 aprile 2022 della Direzione centrale per la Finanza locale, in relazione alle spese per le Consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022.
Rispetto all’ammontare delle more relative alle Consultazioni elettorali da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute, il Ministero informa gli Enti sulla necessità che, “in via prudenziale, assumano impegni per lo svolgimento delle attività connesse alle predette consultazioni, nel limite delle assegnazioni disposte dal Ministero per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni”.
Nella Sezione del sito dedicata alla Direzione centrale per i Servizi elettorali è disponibile inoltre la Nota “Referendum 2022. Elettori temporaneamente residenti all’estero”, ed il relativo Allegato “Referendum 2022. Modello opzione elettori estero”, riguardante le disposizioni per le modalità per l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero.
Per tali soggetti, la corrispondenza deve pervenire direttamente al Comune d’iscrizione nelle Liste elettorali, entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l’11 maggio 2022, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la Dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un Documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’Interno dovrà a sua volta comunicare immediatamente l’Elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari esteri per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala infine che, per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge non richiede il periodo previsto di 3 mesi di temporanea residenza all’estero.




