Settori speciali: esclusione automatica offerte anomale

Delibera n. 422 del 18 settembre 2024

Nel caso in studio una Società, seconda classificata in una gara, ha contestato l’aggiudicazione fatta a favore di un’altra Azienda. La Società sosteneva che l’offerta presentata, per la quale erano state avviate le procedure di verifica di anomalia, avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa in base all’art. 54, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, poiché la procedura si basava sul criterio del prezzo più basso, con un importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e senza un interesse transfrontaliero certo.

L’Ente appaltante invece affermava che l’appalto in questione rientrava nei “Settori speciali“, come previsto dall’art. 14 del Dlgs. n. 36/2023. Pertanto, la soglia di riferimento era di Euro 443.000, dato che l’importo della gara era pari a Euro 797.437,50, e l’art. 54 invocato non era applicabile.

L’Anac rileva che per applicare la normativa prevista dal “Codice” per i cosiddetti “Settori speciali” devono essere soddisfatti 2 requisiti. Il primo riguarda il soggetto, che deve rientrare tra quelli indicati all’art. 141 del Dlgs. n. 36/2023. Il secondo è di tipo oggettivo e riguarda lo svolgimento di attività che appartengono ai settori disciplinati dagli artt. 146-152. Nel Settore aeroportuale e del Trasporto aereo, il criterio della strumentalità permette di identificare come attività speciali quelle relative ai servizi che rientrano nella cosiddetta “aviation“. Queste comprendono tutte le operazioni necessarie per soddisfare le esigenze del traffico aereo, dal momento dell’atterraggio fino al decollo, oltre alle attività direttamente e immediatamente collegate al servizio di trasporto di merci e passeggeri. Queste attività si distinguono da quelle denominate “non aviation“, che non sono direttamente connesse al Trasporto aereo. Negli appalti sotto la soglia europea banditi da Enti che operano nei cosiddetti “Settori speciali”, la regola dell’esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal Dlgs. n. 36/2023, non si applica direttamente. Questo perché tale disposizione appartiene al Libro II del “Codice”, e l’art. 141 stabilisce che, per i contratti regolati da questo Libro, si applicano solo gli artt. 57, 60 e 61, oltre alle disposizioni specifiche. Questa scelta normativa è intenzionale e mirata a superare le problematiche della precedente disciplina, che faceva riferimento all’applicazione delle norme “nei limiti della compatibilità“. La logica dietro queste scelte legislative per i Settori speciali è che la sottoposizione di un appalto al regime pubblico dipende dalle caratteristiche oggettive dell’appalto e da quelle soggettive della Stazione appaltante. Non si basa quindi su una decisione autonoma della Stazione appaltante (il cosiddetto “autovincolo”), ma su vincoli esterni imposti dalla normativa.

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