Sindaco assunto come Dirigente in un’Amministrazione centrale: Anac, deve essere valutato il conflitto d’interessi

L’Anac ha chiarito che un Sindaco di un Comune con meno di 15.000 abitanti può assumere un incarico di Dirigente generale dello Stato, ma serve valutare il conflitto d’interessi

L’assunzione di un incarico di Dirigente di livello generale dello Stato da parte di un Sindaco di un Comune con meno di 15.000 abitanti non è in contrasto con le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al Dlgs. n. 39/2013. Tuttavia, è necessaria un’attenta valutazione per determinare se il cumulo delle due cariche possa generare un conflitto di interessi.

È quanto stabilito da Anac in un Parere approvato il 22 gennaio 2025, come si apprende da una Notizia pubblicata sul sito istituzionale in data 19 febbraio 2025.

Il 22 gennaio 2025, il Consiglio dell’Autorità ha fornito un Parere su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, in merito alla nomina di un Sindaco di un Comune del Meridione a Dirigente di livello generale in un’Amministrazione centrale.

L’Anac ha precisato che spetta all’Amministrazione conferente verificare l’eventuale conflitto di interessi e adottare misure preventive idonee. Nel caso specifico, l’attenzione deve essere posta sulle attività di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato sui Bandi “Pnrr”, ai quali abbia aderito il Comune guidato dal Sindaco interessato.

Per mitigare il rischio di conflitto di interessi, l’Anac suggerisce:

  • astensione del Dirigente dalle decisioni che riguardano il proprio Comune;
  • trasferimento delle competenze su quei Bandi ad altra Ragioneria territoriale dello Stato;
  • monitoraggio dell’attuazione delle misure adottate, per garantire l’applicazione effettiva delle soluzioni di prevenzione.

Resta fermo il dovere di accertare la compatibilità dell’incarico con l’art. 60, comma 1, punto 1) del Tuel, che disciplina l’ineleggibilità alla carica di Sindaco per i dipendenti civili dello Stato con funzioni di Direttore generale o equiparate. Tale verifica spetta al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

In conclusione, l’Anac evidenzia che, pur non essendoci un’incompatibilità automatica tra i 2 incarichi, è fondamentale che l’Amministrazione coinvolta analizzi ogni possibile rischio e adotti le opportune misure di tutela dell’imparzialità e del buon andamento amministrativo.