Nella Delibera n. 66 del 17 ottobre 2018 della Corte dei conti Lazio, viene chiesto un parere sull’applicabilità dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016 anche alle Società partecipate dagli Enti Locali poste in liquidazione, nell’ipotesi in cui l’Ente socio abbia provveduto a disporre accantonamenti di bilancio ai sensi del successivo art. 21 del Dlgs. n. 175/2016 per far fronte a perdite di esercizio reiterate e non ripianate. La Sezione rileva che l’obbligo del socio pubblico di accantonare in bilancio risorse proporzionali alla quota di partecipazione posseduta in Società in perdita di esercizio, sancito dall’art. 21 del Dlgs. n.
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