Consiglio di Stato, Sentenza n. 4984 del 4 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, il contenzioso riguarda la contestazione dell’aggiudicazione di una gara per lavori di manutenzione di un corso d’acqua. L’appellante, classificatasi seconda, contesta l’aggiudicazione in favore di una Società, sostenendo l’illegittimità del “soccorso istruttorio” utilizzato per correggere un errore nella prestazione della cauzione provvisoria. Secondo il disciplinare di gara, la garanzia provvisoria doveva essere intestata al Consorzio, Ente aggiudicatore, e non alla Provincia, Stazione appaltante. I Giudici rilevano che l’erronea indicazione del beneficiario della polizza da parte della Stazione appaltante è un mero errore materiale. Questo errore è evidente dalla corretta indicazione dell’Ente affidatario nella parte immediatamente successiva del documento. Pertanto, l’atto addizionale alla Polizza, prodotto grazie al “soccorso istruttorio”, si limita a chiarire l’errore, confermando che il corretto beneficiario è il Consorzio. Inoltre, i Giudici sottolineano che, sebbene la garanzia provvisoria sia un elemento essenziale dell’offerta, l’errore di indicazione del beneficiario non è tale da invalidare la garanzia stessa. Questo errore è considerato sanabile attraverso il “soccorso istruttorio”, che consente di chiarire e correggere le irregolarità formali senza pregiudicare la parità di trattamento tra i concorrenti. Il “soccorso istruttorio”, regolato dall’art. 101 del Dlgs. n. 36/2023, permette la correzione di errori materiali e garantisce che le rigorose formalità delle gare pubbliche non penalizzino inutilmente la sostanza delle proposte. Il Principio antiformalistico che lo ispira mira a preservare l’equità e la qualità delle offerte, evitando pregiudizi inutili.