Nelle Cause C-523/16 e C-536/16 del 28 febbraio 2018 della Corte di giustizia Ue, i Giudici si esprimono sull’interpretazione degli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché dei principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
I Giudici affermano che l’art. 51 della Direttiva 2004/18 e i principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all’art. 10 della Direttiva 2004/17 e all’art. 2 della Direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea teorica, ad una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di “soccorso istruttorio” in forza del quale l’Amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali ai sensi di detta normativa a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità. Circostanza questa che spetta al Giudice del rinvio verificare. Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di “soccorso istruttorio” in forza del quale l’Amministrazione aggiudicatrice può imporre all’offerente, dietro pagamento da parte di quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta.