“Soccorso istruttorio”: non applicabile alla garanzia provvisoria

Nella Sentenza n. 804 del 26 gennaio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, possono essere sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio” le “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, con esclusione di quelli “afferenti all’offerta”. In particolare, la “garanzia provvisoria” (destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” per fatto non imputabile alla Stazione appaltante) non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta, deve ritenersi “afferente” alla stessa, e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, essendo come tale sottratta (per il Principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti) alla possibilità di soccorso istruttorio. Peraltro, nel caso di specie, il “soccorso” è stato bensì ammesso, ma sul mero presupposto che fosse stata omessa, per mero errore e/o dimenticanza, la relativa documentazione; il riscontro della avvenuta regolarizzazione postuma ha correttamente imposto l’estromissione dalla gara. La ragione di tale interpretazione risiede nel tenore letterale dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, per cui la finalità sottesa alla procedura di “soccorso istruttorio” è quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla Stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale.

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