“Soccorso istruttorio”: non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell’offerta economica o tecnica

Tar Valle d’Aosta, Sentenza n. 4 del 10 febbraio 2025

Nel caso in questione, una Società (la ricorrente) ha impugnato la propria esclusione dalla gara per il “Servizio di sgombero neve e manutenzione della viabilità”, contestando la decisione della Stazione appaltante. L’esclusione è stata motivata da irregolarità nella documentazione, tra cui la tardiva presentazione, la mancata firma del legale rappresentante, l’assenza della dichiarazione di equivalenza del Contratto collettivo e la discrepanza nei costi della manodopera e della sicurezza tra l’offerta iniziale e i successivi giustificativi.

La ricorrente ha sostenuto che la rettifica dei costi della manodopera, avvenuta il 13 giugno 2024, avrebbe dovuto essere considerata nella verifica di anomalia e ha chiesto l’annullamento della propria esclusione e dell’aggiudicazione alla seconda classificata.

I Giudici hanno confermato la legittimità dell’esclusione, ribadendo che il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell’offerta economica o tecnica, in quanto ciò violerebbe il Principio di par condicio e il Principio di immodificabilità dell’offerta, sanciti dal Dlgs. n. 36/2023. L’art. 101 dello stesso Decreto consente il “soccorso istruttorio” solo per carenze formali della documentazione amministrativa e non per la modifica dell’offerta economica. Inoltre, i chiarimenti forniti dall’Operatore economico non possono alterare i contenuti della proposta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso concreto, la ricorrente ha tentato di rettificare i costi della manodopera e della sicurezza dopo la valutazione delle offerte, ma tale modifica è stata giustamente ignorata dalla Stazione appaltante, che ha verificato l’anomalia sulla base dei dati originariamente presentati. La variazione tardiva dei costi ha costituito una modifica sostanziale dell’offerta, giustificando l’esclusione della Società.

I Giudici hanno respinto anche le censure sull’illegittimità dell’aggiudicazione alla seconda classificata, ritenendole infondate.

È stato inoltre ribadito che il Principio di autoresponsabilità dei concorrenti impone ai partecipanti di assumersi le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione, evitando verifiche eccessivamente onerose da parte della Commissione giudicatrice.

La decisione conferma che il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per alterare elementi essenziali dell’offerta, che le offerte devono rimanere immodificabili dopo la presentazione e che qualsiasi variazione successiva dei costi della manodopera e della sicurezza è inammissibile. I Giudici riaffermano l’importanza della trasparenza e della stabilità delle offerte negli Appalti pubblici, garantendo equità e correttezza nella competizione tra Operatori economici.

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