Nella Sentenza n. 25152 del 7 dicembre 2016 della Corte di Cassazione, la controversia in esame riguarda l’impugnazione dell’atto con il quale un Comune accertava per l’anno 2001 l’omesso versamento,da parte di una Società, dell’Ici relativa a 24.378 immobili siti nel territorio comunale e oggetto dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 410/01 del patrimonio immobiliare di taluni Enti previdenziali. La Società pretesa debitrice opponeva il proprio difetto di soggettività passiva del Tributo, il quale peraltro sosteneva essere stato ritualmente corrisposto dagli Enti previdenziali proprietari degli immobili.
La Suprema Corte analizza:
– l’art. 2, comma 2 e 6, del Dl. n. 351/01 (convertito dalla Legge n. 410/01);
– l’art. 3, comma 1, del Dl. n. 351/01;
– il Decreto ministeriale n. 18765/01.
Dal complesso delle disposizioni riportate risulta chiaro che l’Ente gestore al quale è attribuita la soggettività passiva ai fini Ici è l’Ente “proprietario”, come tale individuato ai sensi dei Decreti dell’Agenzia del Demanio. Sicché, la Società di cartolarizzazione non è soggetta all’Imposta in quanto essa costituisce una “Società veicolo” incaricata di porre in essere gli adempimenti necessari per una proficua vendita dei beni. L’identificazione del “gestore” con l’Ente proprietario, nel caso gli Enti previdenziali coinvolti nella procedura di cartolarizzazione, è quindi normativamente definita e non è previsto da alcuna disposizione che gli eventuali contratti di gestione stipulati tra tali Enti e la Società di cartolarizzazione siano oggetto di una specifica comunicazione all’Ente Locale nel cui territorio gli “immobili cartolarizzati” si trovino. In conclusione, le Società di cartolarizzazione non sono soggette ad Ici sugli immobili cartolarizzati perché semplici Società “veicolo” utilizzate per la vendita dei beni.







