Società “in house”: condizioni di partecipazione dei privati

Nel Parere n. 1389 del 7 maggio 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno precisato 3 Principi di fondamentale importanza in merito alle condizioni di partecipazione dei privati alle Società “in house”:
1) che nel Settore dei “Servizi idrici”, sino a quando una specifica disposizione di Legge nazionale, diversa dagli artt. 5 del Dlgs. n. 50/2016 e 16 del Dlgs. n. 175/2016, non stabilirà la possibilità per i privati di partecipare ad una Società “in house”, indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno della Società e i rapporti con il socio pubblico, deve ritenersi preclusa al privato la partecipazione alla Società “in house”;
2) che l’art. 149-bis del Dlgs. n. 152/2006, nella parte in cui effettua un richiamo all’ “ordinamento europeo”, non permette, allo stato, la partecipazione dei privati alla Società “in house” perché proprio il richiamo all’ordinamento europeo effettuato dalla predetta norma nazionale impone una specifica previsione nazionale che ammetta, e disciplini, la partecipazione dei privati alle Società “in house”;
3) che, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, a prescindere dall’eccezionalità o meno del citato “in house providing” le norme che disciplinano tale istituto vanno interpretate restrittivamente anche per evitare che applicazioni analogiche, di fatto ampliandone il ricorso, possano trasformarsi in una lesione della concorrenza che come è noto è tra i Principi dell’Unione.
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