Nella Delibera n. 146 del 15 dicembre 2017 della Corte dei conti Marche, viene chiesto un parere in merito alla legittimità di procedere alla compensazione tra debiti e crediti nei confronti di una Società in fallimento.
La Sezione rileva che gli adempimenti contabili cui l’Ente dovrà dare esecuzione in attuazione del Principio contabile applicato di cui all’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11 dipenderanno dalla posizione che la Curatela manifesterà alla richiesta dell’Ente di ritenere compensato il proprio debito per restituzione di oneri di urbanizzazione ovvero, in caso di dissenso, dall’accertamento della compensazione per via giudiziale.
Fino al momento dell’eventuale riconoscimento di tale compensazione (e comunque per la parte residua di credito non compensabile), il Principio di prudenza richiede di considerare la mancata riscossione del credito dell’Ente come rilevante ai fini della quantificazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.




