Società “in house”: possono svolgere servizi per Enti diversi da quelli partecipanti, purché si tratti di “servizi pubblici locali”

Nella Sentenza n. 606 del 10 giugno 2016 del Tar Liguria, la controversia in esame trae origine dal ricorso proposto da una Società “in house” partecipata da un Comune ligure contro il bando di gara emanato da un altro Comune ligure per l’affidamento della gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio del Comune per 5 anni, nella parte in cui ha stabilito, quale requisito di capacità tecnica, la pregressa gestione di aree di sosta in un numero di Comuni non inferiore a 3 con popolazione non inferiore a 30.000 residenti nel triennio. Nello specifico, poiché la Società ricorrente è totalmente partecipata da un Comune, trattandosi di Società “in house”, sarebbe alla stessa precluso lo svolgimento di attività al di fuori dell’ambito territoriale di affidamento “in house”.

A tal riguardo, i Giudici liguri rilevano che l’art. 13 del Dl. n. 223/06 convertito nella Legge n. 248/06 non positivizza simile obbligo con correlativo divieto di operazioni “extra moenia”. Infatti, la norma stabilisce che il divieto di operare al di fuori del territorio, e quindi, l’obbligo di esclusiva, sono previsti soltanto a carico delle Società pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali, in quanto la norma esclude espressamente dal regime limitativo le Società preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, tra cui rientra appunto il “Servizio di parcheggio a pagamento”. Pertanto, le Società “in house” costituite per lo svolgimento di “servizi pubblici locali” possono svolgere servizi per Enti diversi da quelli costituenti, partecipanti o affidanti, purché si tratti di soggetti erogatori di “servizi pubblici locali”. I predetti servizi potrebbero di conseguenza essere svolti anche a favore di soggetti diversi da quelli costituenti, partecipanti o affidanti, sempre però che si tratti di soggetti erogatori degli stessi, quali sono, appunto, i Comuni. Dunque, è legittima l’attività extra territoriale delle Società “in house” per la gestione di “servizi pubblici locali”. Tuttavia, tale attività deve essere svolta, secondo l’art. 12 della Direttiva n. 24/2014/Ue, dalla Società senza intaccare il presupposto dell’attività prevalente a favore dell’Ente controllante in misura non inferiore all’80% del fatturato.