Società “in house”: reinternalizzazione del personale

 

Nella Delibera n. 246 del 20 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se sia possibile effettuare una reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla Società “in house” (retrocessione del ramo d’azienda) con conseguente trasferimento del personale a suo tempo ceduto alla Società, il quale verrebbe ritrasferito nel ruolo dell’Ente Locale avvalendosi dei budget assunzionali 2015 e 2016 o se, tali budget, debbano anche in questo caso essere riservati alla ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle province. La Sezione ritiene che se l’Ente Locale deve coprire posti in organico per i quali è necessaria una specifica professionalità per garantire l’espletamento del servizio reinternalizzato, l’Ente può assumere solo nei modi indicati dal comma 424 della Legge n. 190/14; solo qualora venisse constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’Ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 422, della Legge n. 190/14. Pertanto, solo in quest’ultima particolare ipotesi l’Ente potrà procedere a reinternalizzare il personale della Società in house e sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale mediante selezione pubblica).