Tar Puglia, Sentenza n. 1081 dell’11 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la parte ricorrente ha impugnato il Bando per una selezione pubblica riguardante l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di personale non medico. La difesa ha sottolineato presunte violazioni di legge e un abuso di potere, chiedendo l’annullamento del Bando e il rimborso delle spese legali. Le parti resistenti hanno contestato la competenza del Giudice amministrativo, sostenendo che il caso debba essere esaminato dal Giudice ordinario e chiedendo il rigetto del ricorso e il rimborso delle spese. I Giudici osservano che, già sotto l’efficacia dell’art. 18 del Dl. n. 112/2008, che richiedeva alle Società a partecipazione pubblica di seguire criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento del personale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2794/2015) aveva chiarito che questa disposizione non modificava la natura giuridica del datore di lavoro, che rimaneva una Società privata. Di conseguenza, la selezione del personale non era di competenza del Giudice amministrativo, poiché la Società non poteva essere equiparata ad una Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7759/2017, ha confermato che l’art. 18 del Dl. n. 112/2008 non cambiava la ripartizione della giurisdizione in materia di assunzione, che rimaneva sotto la competenza del Giudice Ordinario, poiché le Società coinvolte non sono assimilabili alle Pubbliche Amministrazioni. Anche se l’art. 18 è stato abrogato con la Riforma del 2016 (Dlgs. n. 175/2016 – Tusp), i Principi di trasparenza e imparzialità sono stati ribaditi dall’art. 19 dello stesso Decreto, che conferma l’obbligo delle Società di adottare criteri simili per il reclutamento del personale. Pertanto, anche dopo questa riforma, le procedure di assunzione delle Società “in house providing” rimangono sotto la giurisdizione del Giudice ordinario. Di conseguenza, i Giudici rilevano che la presente controversia non rientra nella competenza del Giudice amministrativo, ma spetta al Giudice ordinario, al quale potrà essere riproposta secondo l’art. 11, comma 2, del Codice del processo amministrativo.