Società partecipate: compensi Amministratori, dalla Corte dei conti criteri più flessibili ma vincolati a parametri oggettivi

Con la Deliberazione n. 9/SezAut/2026/Qmig, depositata il 23 marzo 2026, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fornito chiarimenti in materia di determinazione dei compensi degli Amministratori delle Società a controllo pubblico di Regioni ed Enti Locali

Con la Deliberazione n. 9/Sezaut/2026/Qmig, depositata il 23 marzo 2026, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fornito chiarimenti in materia di determinazione dei compensi degli Amministratori delle Società a controllo pubblico di Regioni ed Enti Locali.

La Nota interviene su una questione interpretativa relativa all’applicazione dell’art. 11, comma 7, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), che, in assenza del Decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 6, continua a fare riferimento al criterio della “spesa storica” sostenuta nell’anno 2013.

La Corte chiarisce che il parametro della spesa storica non ha carattere assoluto e può essere superato in 2 ipotesi:

  • in caso di assenza di costi nel 2013 per gli Amministratori;
  • in presenza di un costo storico irrisorio o non significativo, tale da risultare sostanzialmente inesistente, soprattutto quando la Società abbia subito rilevanti modifiche nel tempo (oggetto sociale, governance o struttura), fino a configurarsi come soggetto sostanzialmente nuovo.

In tali situazioni, l’Amministrazione controllante può individuare un parametro alternativo, purché adeguatamente motivato.

La Magistratura contabile precisa tuttavia che non è riconosciuta una libertà piena agli Enti: la determinazione dei compensi deve rispettare i Principi di ragionevolezza, proporzionalità ed economicità, oltre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Resta inoltre fermo il limite massimo complessivo previsto dalla normativa vigente per i compensi degli amministratori e dirigenti pubblici.

In assenza o inadeguatezza del parametro storico, i compensi devono essere determinati sulla base di Indicatori oggettivi, tra cui:

  • dimensioni economico-finanziarie della società (volume d’affari, patrimonio netto, utili);
  • complessità dell’incarico e responsabilità connesse;
  • professionalità richiesta;
  • confronto con compensi medi di mercato per ruoli analoghi;
  • coerenza con l’equilibrio economico complessivo e con le retribuzioni interne.

Il Principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie è destinato a orientare l’attività delle Sezioni regionali della Corte dei conti, chiamate a uniformarsi a tali criteri nelle attività di controllo.

La Deliberazione evidenzia infine le criticità derivanti dal perdurare di un regime transitorio basato sulla spesa storica e ribadisce la necessità di un intervento normativo che definisca in via strutturale i criteri di determinazione dei compensi.

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