Nella Sentenza n. 7293 del 13 aprile 2016, la Corte di Cassazione afferma che la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli Organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della Società solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’Ente pubblico, ossia quando la Società possa definirsi “in house”, per la contemporanea presenza di 3 requisiti:
1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più Enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
2) la Società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
3) la gestione sia per Statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli Enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del Codice civile.
Inoltre, aggiungono i Giudici di legittimità che la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della Società “in house”, come delineati dall’art. 113 comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/00, la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli Organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della Società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della Società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del Pg. presso la Corte dei conti. Infine, la Suprema Corte precisa che la rilevanza della mancanza della ricorrenza di tutti e 3 i requisiti sopra indicati non potrebbe essere elisa postulando che la giurisdizione contabile sarebbe affermabile sulla base della evocazione della nozione di Organismo di diritto pubblico, atteso che è stato già da tempo rilevato che la qualificazione della Società come Organismo di diritto pubblico rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica e non come indice giustificativo della giurisdizione contabile.




