Società partecipate: nessuna deroga ai limiti assunzionali in caso di avvio della raccolta di rifiuti “porta a porta”

Nella Delibera n. 252 del 21 dicembre 2016 della Corte dei conti Abruzzo, la Sezione si esprime sull’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle Società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 175/16. In particolare, vengono chiesti chiarimenti sulla possibilità di adottare i provvedimenti di indirizzo indispensabili per procedere alle assunzioni aggiuntive necessarie per l’ampliamento dei “Servizi di raccolta dei rifiuti” nella modalità “porta a porta”.
La Sezione osserva che l’art. 25 del Dlgs. n. 175/16 appalesa un rafforzamento in senso ancor più rigoroso dei divieti e delle limitazioni in materia di personale nonché dei doveri di contenimento dei relativi costi facenti capo alla Pubblica Amministrazione. La disposizione in parola, nel disciplinare un sistema di eccedenze del personale delle Società pubbliche, non soltanto ha espressamente previsto un iter specifico assunzionale a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, ma ha altresì subordinato la possibilità di nuove assunzioni “ordinarie” ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 175/16, all’esaurimento degli Elenchi di cui alle “eccedenze” predette e con una sola, esclusiva e specifica possibilità di deroga.
Infatti, recita l’art. 25, comma 5, che “esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le Regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l’avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell’art. 19”. Parimenti, avvalora la natura del tutto “eccezionale” di nuove assunzioni ex art. 19, nelle Società partecipate, e sempre nell’ambito di un’analisi della disciplina transitoria in parola, la previsione di cui all’art. 25, comma 6, a mente del quale “i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Cc.”. Così sostanzialmente introducendosi una forma tipizzata di “colpa grave”, in tali termini ridondando, all’evidenza, sul piano della responsabilità erariale, la “grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Cc.” ex art. 25, comma 6, del Dlgs. n. 175/16.
In conclusione, la Sezione afferma che gli artt. 19 e 25 del Dlgs. n. 175/16, precludono agli Enti Locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle Società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.
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