Nella Delibera n. 143 del 20 settembre 2017 della Corte dei conti Sicilia, viene chiesto un parere sulla possibilità che un Comune, nell’ambito dell’attività di ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni disposta dall’art. 24 del Dlgs. n. 175/16, preveda la dismissione delle Società che versino nella condizione di cui all’art. 14, comma 6, del medesimo Decreto, a mente del quale è vietato alle Amministrazioni di costituire nuove Società ovvero di acquisire o mantenere partecipazioni societarie nei medesimi settori in cui hanno operato Società partecipate dichiarate fallite.
La Sezione chiarisce che il fallimento della Società a partecipazione pubblica determina la cessazione
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