Delibera n. 394 del 30 luglio 2024
Una Società ha presentato un’istanza dopo essere stata esclusa da una procedura di gara per non aver superato la soglia minima di punteggio, contestando la legittimità della lex specialis nella parte in cui stabiliva che alcuni punteggi dell’offerta tecnica non avrebbero contribuito al superamento della soglia di sbarramento. Inoltre, la Società ha criticato i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara per alcuni elementi di valutazione delle offerte tecniche. La lex specialis di gara prevedeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 90 punti all’offerta tecnica e 10 punti all’offerta economica. All’interno dell’offerta tecnica, 32 punti erano riservati a 4 elementi qualitativi e 38 punti a 9 elementi quantitativi, per un totale di 70 punti. I restanti 20 punti dell’offerta tecnica erano destinati a due elementi specifici, “Key money” e “utile minimo garantito“, inseriti nella busta C insieme al ribasso economico. Era prevista una doppia riparametrazione dei punteggi, e solo le offerte che avessero ottenuto almeno 40 punti nella busta B (prima della seconda riparametrazione) sarebbero state ammesse all’apertura della busta C. la Società in questione ha ottenuto 28,96 punti dopo la prima riparametrazione, al di sotto della soglia minima di 40 punti, e per questo motivo è stata esclusa dalla gara. L’Anac chiarisce che la decisione di stabilire una soglia di sbarramento, così come la modalità con cui è stata definita, rientra nell’ampio margine di discrezionalità della Stazione appaltante e può essere contestata solo in caso di evidenti irrazionalità, incongruenze o anomalie evidenti. La scelta di applicare la soglia di sbarramento ai punteggi ottenuti per gli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta, escludendo quelli tecnico-quantitativi, non appare né illogica né arbitraria. Se la lex specialis stabilisce criteri di valutazione delle offerte basati su elementi quantitativi, assegnando punteggi in base a quanto autodichiarato dai concorrenti e utilizzando il metodo della proporzionalità inversa, la Stazione appaltante ha l’obbligo di verificare la serietà e l’attendibilità delle dichiarazioni e delle offerte presentate. Se durante questa verifica emerge che una proposta non è realizzabile, la Stazione appaltante deve ricalcolare i punteggi e riformulare la graduatoria per garantire che gli esiti della gara non siano alterati.