Nella Delibera n. 100 del 1° agosto 2018 della Corte dei conti Campania, viene chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 32, comma 12, del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03. In particolare, il quesito era volto a comprendere se le somme del “Fondo per le demolizioni delle opere abusive”, erogate da Cassa Depositi e Prestiti, rientrino o meno fra le forme di indebitamento di cui all’art. 202 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).
La Sezione rileva che l’art. 32, comma 12, del Dl. n. 269/03, ha introdotto nell’ordinamento nuove “misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”. Nell’ambito di queste misure, è stata autorizzata la Cassa Depositi e Prestiti a costituire un Fondo di rotazione dell’importo massimo di 50 milioni di Euro, denominato “Fondo per le demolizioni delle opere abusive”, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi per finanziare i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive. La natura di anticipazione e l’obbligo di restituzione, sia pure in assenza di interessi, implica che le somme del “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrino fra le forme di indebitamento alle quali possono ricorrere gli Enti Locali ai sensi dell’art. 202 del Tuel. Peraltro, a questa conclusione è pervenuta anche la Cassa stessa che, nell’ambito della disciplina contrattuale alla quale subordina l’accesso al “Fondo”, prevede il rilascio da parte degli Enti Locali della delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, prevista dall’art. 206 del Tuel.