Somministrazione e appalto illecito: niente sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, nel Parere 17 gennaio scorso, ha chiarito che, sia il personale delle Pubbliche Amministrazioni, sia le Pubbliche Amministrazioni in quanto tali, sono esclusi dal campo di operatività del Dlgs. n. 276/2003.

Richiamando la Sentenza n. 15432/2014 della Corte di Cassazione, l’Ispettorato ha ricordato che “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le Pubbliche Amministrazioni è l’art. 86 comma 9”. Tale disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 276/2003, il quale prevede espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.

Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5-bis, del Dlgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato.

Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione.

Per la tutela dei lavoratori dipendenti da Imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, occorrerà fare riferimento alla tutela civilistica di cui all’art. 1676 del Codice civile ed a quella di cui al “Codice degli Appalti”.