Tar Campania, Sentenza n. 4387 del 25 luglio 2024
Nella Sentenza indicata, la questione controversa riguarda l’obbligo del sopralluogo a pena di esclusione e se la clausola che lo impone sia legittima. I Giudici hanno stabilito che è infondata la censura secondo cui tale clausola sarebbe nulla o illegittima, in riferimento all’art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, che stabilisce la nullità delle clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione. In questo caso l’Amministrazione, esercitando la propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto indispensabile il sopralluogo “assistito” per permettere la formulazione di un’offerta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto, basata su una conoscenza completa dello stato dei luoghi. Pertanto, il sopralluogo è strettamente legato alla formulazione dell’offerta e costituisce un elemento essenziale. Se la lex specialis prevede l’obbligatorietà del sopralluogo con le modalità indicate per la presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento rappresenta una carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto, piuttosto che una causa di esclusione formale. Questo è confermato dall’art. 92, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023, che stabilisce che le Stazioni appaltanti fissano termini adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario per preparare le offerte, tenendo conto anche del tempo necessario per la visita dei luoghi, se indispensabile. L’obbligo del sopralluogo, come previsto dal Disciplinare, è necessario per garantire una conoscenza completa dello stato dei luoghi, essenziale per una corretta valutazione dei servizi da svolgere, poiché la descrizione negli atti di gara non è sufficiente. La presenza del rappresentante dell’Amministrazione durante il sopralluogo serve a garantire la serietà dello stesso e la visione effettiva di tutte le aree necessarie, comprese quelle chiuse a chiave, assicurando così la serietà e l’affidabilità delle offerte. Dall’esame della documentazione di gara emerge che la valutazione dell’Amministrazione, secondo cui senza il sopralluogo “assistito” non sarebbe possibile ottenere le informazioni necessarie per un’offerta consapevole e aderente alle esigenze dell’appalto, è logica. Infine, poiché il sopralluogo è un adempimento preliminare e necessario per la presentazione dell’offerta, la sua mancanza non poteva essere sanata con la procedura del “soccorso istruttorio”.







