Delibera n. 421 del 18 settembre 2024
Nella fattispecie in oggetto, una Società ha contestato il rifiuto della richiesta di sopralluogo per averla inoltrata con un giorno di ritardo, lamentando di essere stata così esclusa dalla gara.
La Società ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi sulla legittimità di tale rifiuto e sulla disposizione della lex specialis che rende obbligatorio il sopralluogo. Ha inoltre evidenziato la brevità del termine per effettuare il sopralluogo, considerando che la lettera di invito era stata inviata il 4 luglio e il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 29 luglio 2024.
L’Anac rileva che qualora la Stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia stabilito un termine per il sopralluogo che non risulti illogico o irragionevole, il rifiuto della richiesta tardiva di sopralluogo è legittimo. Questo è in linea con i Principi di risultato, tempestività e semplificazione del procedimento, oltre a quelli di autoresponsabilità e diligenza professionale che si richiedono agli Operatori economici.