Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29760 del 19 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che la sospensione cautelare dal servizio non è regolata in modo specifico dall’art. 55-ter del Dlgs. n. 165/2001, il quale si occupa principalmente dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. La norma si limita a stabilire, al comma 1, che “resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”, senza però specificare i criteri o le modalità per applicare tali misure. Per questo motivo, i presupposti e le regole della sospensione cautelare devono essere individuati in altre fonti normative o contrattuali. In particolare, l’art. 61, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl.) del Comparto “Funzioni locali” 21 maggio 2018 disciplina la sospensione cautelare facoltativa. Questo articolo prevede che un dipendente possa essere sospeso senza retribuzione nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti restrizioni della libertà personale o nel caso in cui tali restrizioni siano cessate, a condizione che l’Ente sospenda il procedimento disciplinare fino alla conclusione di quello penale, come previsto dall’art. 55-ter del Dlgs. n. 165/2001. I Giudici di legittimità chiariscono che l’art. 55-ter non introduce regole esaustive sulla sospensione cautelare, ma si limita a riconoscere la possibilità di adottarla. Inoltre, il Legislatore ha implicitamente richiamato, sia le norme speciali di altri testi normativi che prevedono casi di sospensione obbligatoria, sia l’autonomia delle parti collettive nel disciplinare la sospensione cautelare facoltativa. In questo quadro, l’art. 61, comma 2, del Ccnl. rappresenta il riferimento per regolare tale istituto, stabilendo criteri chiari e integrandosi con quanto previsto dal Dlgs. n. 165/2001.


