Sostituti d’imposta: nessuna ritenuta sui premi corrisposti a soggetti pubblici nell’ambito di concorsi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 114 del 21 aprile 2020, ha dato precisazioni sul trattamento fiscale dei concorsi e operazioni a premio ed in particolare sull’esclusione da ritenuta Irpef per i casi di cui all’art. 6 del Dpr. n. 430/2001.
La Società istante è un’Azienda operante nel Settore energetico che ha promosso un’iniziativa rivolta a tutte le Scuole pubbliche d’Italia del primo grado d’istruzione.
Per partecipare al “Concorso”, le Scuole dovranno:
- iscriversi online sull’apposita pagina web che verrà creata per tale evento sul sito della Società;
- inviare un elaborato entro la data che sarà indicata nel regolamento.
A seguito del caricamento degli elaborati sul sito indicato, gli utenti potranno procedere alla votazione online.
Per le prime 3 Scuole che riceveranno più voti, saranno previsti, in ordine di classifica, i seguenti premi:
- un impianto fotovoltaico;
- una somma in denaro.
Il “Concorso” che intende porre in essere sarà rivolto esclusivamente alle Scuole pubbliche (incluse le Scuole paritarie, con esclusione delle Scuole private) e i premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle Scuole.
Per la promozione di tale manifestazione, la Società provvederà a redigere un apposito Regolamento nel quale verranno spiegate tutte le fasi del concorso; in tale sede, la Società avrebbe intenzione di specificare che l’iniziativa non è assoggettabile alla disciplina prevista in materia di concorsi e di operazioni a premio. A tal fine, ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare se una simile tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o tra le operazioni a premio o se invece trovi applicazione l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 430/2001.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base all’art. 67, comma 1, lett. d) del Tuir (Dpr. n. 917/1986), sono considerati redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Il successivo art. 69 stabilisce al comma 1 che “i premi e le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
L’art. 30 del Dpr. n. 600/1973 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio. Nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 del citato art. 30 prevede che “i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr. n. 917/1986, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”, mentre il successivo comma 2 stabilisce che l’aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del “10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso”.
La suesposta disciplina fiscale va coordinata con le disposizioni, a carattere non tributario, contenute nel “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, della Legge n. 449/1997”, approvato con Dpr. n. 430/2001, ove all’art. 6 si prevede le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio. In particolare, ai sensi del comma 1, lett. e), sono escluse “le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di Enti o di Istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi della citata lett. e) – la cui valutazione, tuttavia, esula dalla competenza dell’Agenzia – i tecnici delle Entrate hanno ritenuto che sui premi che saranno erogati alle Scuole che risulteranno vincitrici dell’iniziativa proposta dalla Società istante non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista dal citato art. 30 del Dpr. n. 600/1973.
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