Sostituto d’imposta: 2 casi in cui non si applica l’Imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli Infermieri dipendenti di Asl e Enti Ssn.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’Imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli Infermieri dipendenti dalle Aziende e dagli Enti del Ssn

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 272 del 27 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli Infermieri dipendenti dalle Aziende e dagli Enti del Ssn.

L’art. 1, commi 354 e 355, della Legge n. 207/2024 (“Legge di bilancio 2025”), ha previsto un’aliquota agevolata del 5% sulle retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall’art. 47 del Contratto collettivo nazionale Comparto “Sanità 2019-2021”.

L’Asl istante ritiene che la formulazione generica della disposizione lasci spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità di applicare l’aliquota

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.