Sostituto d’imposta: esenti da imposizione i rimborsi spese erogati agli Amministratori locali se strettamente connessi all’impegno istituzionale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 348 del 27 giugno 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale dei rimborsi forfettari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli Amministratori locali di una Comunità collinare.

L’art. 50 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) prevede, tra l’altro, alla lett. g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle “indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli art. 114 e 135 della Costituzione e alla Legge n. 816/1985 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni”. 

In applicazione della suddetta norma, che richiama espressamente la Legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lett. o), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), e come puntualmente precisato nella Circolare n. 326/1997 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lett. g), fra l’altro, le indennità degli Amministratori locali e cioè Sindaci, Assessori comunali, Presidente e Assessori provinciali, Presidente e componenti di Organi esecutivi delle Aziende speciali, Presidente e componenti di Organi esecutivi di Consorzi fra Enti Locali e loro Aziende, nonché le indennità percepite dagli Amministratori delle Comunità montane. 

Relativamente alle modalità di determinazione di tali redditi, l’art. 52, comma 1, del Tuir, rinvia, in quanto compatibili, alle modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del Tuir, salve le specifiche deroghe previste dal medesimo comma 1 del richiamato art. 52. Fra queste rileva, per quanto di interesse, la deroga contenuta nella lett. b) del comma 1, dell’art. 52, secondo cui, “ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli Organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi”. 

Si tratta, in buona sostanza, delle somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. 

Con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli Amministratori di un Comune appartenente a una Regione a Statuto ordinario, la Risoluzione n. 224/E del 2009 ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli Amministratori degli Enti Locali ai sensi dell’art. 84 del Tuel, non concorrono alla determinazione del reddito degli Amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 52, comma 1, lett. b), del Tuir. 

In tale occasione, il dubbio interpretativo era sorto in quanto il citato art. 84 del Tuel il successivo Decreto di attuazione 12 febbraio 2009 del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avevano introdotto un sistema di rimborso forfetario, in luogo di quello analitico, previsto in precedenza.

La citata Risoluzione n. 224/E del 2009 ha riconosciuto l’esenzione fiscale di detti rimborsi, ancorché forfetari, tenuto conto della stretta correlazione tra l’effettività dell’impegno istituzionale reso e i rimborsi medesimi, risultante dal comma 2 del citato art. 84 del Tuel, secondo cui la misura dei predetti rimborsi è operata dal Dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall’Amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta. 

Con riferimento al caso di specie, la Regione è una di quelle a Statuto speciale.

L’art. 1, comma 2, del Tuel stabilisce che “le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”. 

Nello specifico, la Legge Costituzionale recante lo Statuto speciale della Regione in questione, stabilisce che la Regione ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscrizioni. In attuazione della suddetta Legge Costituzionale, è stato emanato il Decreto attuativo, che prevede che spetta alla Regione disciplinare lo status degli Amministratori locali. 

La Legge regionale emanata a tal riguardo prevede che le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni della Regione sono individuate nelle Convenzioni, Comunità e Comunità di montagna. Le Comunità vengono definite “Enti Locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali”, stabilendo che hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla legge in questione e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni. 

Con particolare riferimento agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri componenti del Comitato esecutivo della Comunità, la citata Legge regionale stabilisce che, ai predetti soggetti compete, oltre alla indennità di funzione, un rimborso, anche forfetario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato. 

Con Delibera n. 913/2021, la Giunta regionale ha quindi fissato, per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo, oltre all’indennità di funzione, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato, pari a un importo massimo di Euro 400 mensili per il Presidente e di Euro 200 mensili per i componenti del Comitato esecutivo. 

Precisato tutto quanto sopra, tenuto conto che il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e che pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, l’Agenzia ha affermato – in linea con le indicazioni fornite nella citata Risoluzione n. 224/E del 2009 a proposito dei rimborsi forfetari percepiti dagli Amministratori di un Comune appartenente a una regione a statuto ordinario – l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), del Tuir.