L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022 ha istituito i codici-tributo per il recupero dei crediti di cui all’art. 1 del Dl. n. 66/2014 e all’art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190/2014, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta.
Tali norme prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973, mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997; a tal fine, con le Risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015, sono stati istituiti, rispettivamente, i codici-tributo “1655” (Modello “F24”) e “165E” (Modello “F24EP”).
Al riguardo, l’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, e s.m., nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 citato, tramite i Modelli F24 e F24EP, delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:
· “7503” denominato “Art. 1 Dl. n. 66/2014 e art. 1, commi 12 e ss., della Legge n. 190/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
· “7504” denominato “Art. 1 Dl. n. 66/2014 e art. 1, commi 12 e ss., della Legge n. 190/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del Modello F24EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Infine l’Agenzia precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/2004, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. […]”.




