L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 352 del 29 agosto 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente in Germania, richiamando la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni.
Nel caso di specie, una cittadina tedesca residente a Monaco di Baviera ha ricevuto ad ottobre 2016 un incarico da docente a contratto presso una Università italiana e tale incarico consisteva nello svolgimento di un’attività di carattere indipendente, per l’esercizio della quale era esclusa la messa a disposizione da parte dell’Università di una base fissa, ovvero di un Ufficio in modo stabile in Italia.
Per tale attività, la docente ha percepito, a partire dal 2017, redditi tassati in Italia, con l’applicazione delle ritenute Irpef.
Tuttavia, la docente ha rilevato che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, i redditi derivanti da attività di carattere “indipendente” sono imponibili soltanto nello Stato in cui la persona è residente.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, sulla base di quanto dichiarato dalla docente, l’attività oggetto dell’incarico, conferito dall’Università italiana, si configura come lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
L’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, ratificata dalla Legge n. 459/2002, regola la ripartizione della potestà impositiva tra i 2 Stati con riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti. In particolare, tale disposizione prevede che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”.
Tale disposizione convenzionale dunque sancisce una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il Professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.
Con riguardo a tale ultima circostanza, risulta che per l’espletamento dell’incarico non è prevista la messa a disposizione da parte dell’Università di una base fissa, ovvero di un Ufficio in modo stabile, ma non può escludersi il fatto che la docente possa comunque avere in Italia una base fissa non messa a disposizione della citata Università.
Pertanto, in relazione al caso di specie, ai sensi del citato art. 14, paragrafo 1, della Convenzione, l’Agenzia ha concluso che i redditi che la docente ha ritratto dall’esercizio della sua attività di insegnamento, derivante dal conferimento di un incarico di lavoro autonomo, non sono soggetti a tassazione in Italia, nel presupposto però che la stessa docente sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia e che eserciti la professione senza disporre nel nostro Paese di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a diposizione dall’Università italiana.
In tale ipotesi peraltro le Imposte trattenute in Italia potranno essere rimborsate su richiesta della docente, presentando apposita richiesta al Centro operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’Imposta (art. 37 del Dpr. n. 602/1973).




