Nella Delibera n. 159 dell’11 dicembre 2017 della Corte dei conti Puglia un Sindaco, richiamando l’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 (convertito in Legge n. 114/14) “per come integrato dalle disposizioni dettate dal Dl. n. 78/15” (convertito in Legge n. 125/15), chiede “se le modifiche apportate a un contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato, con aumento dell’orario di lavoro settimanale, intacchino o meno i cd. ‘spazi assunzionali’ che un Comune può utilizzare nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale ai sensi della normativa dianzi citata”.
La Sezione rileva che l’incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale, pur non realizzando una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno assimilabile ad una nuova assunzione, incide sulla capacità assunzionale dell’Ente nella misura in cui risulta necessario rispettare il limite generale della spesa del personale.




