Nella Delibera n. 112 del 9 giugno 2017 della Corte dei conti Piemonte, il quesito posto riguarda la derogabilità dei limiti di spesa del personale, previsti dall’art. 1, commi 557-bis e 557-quater, della Legge n. 296/06, qualora la spesa venga sostenuta con risorse derivanti dall’esterno. La Sezione ritiene che la risposta al quesito non possa che essere negativa. Nella fattispecie in esame, le risorse provengono dallo Stato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Dl. n. 193/16, convertito dalla Legge n. 225/16, a mente del quale,“quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di Euro per l’anno 2016. (…) Con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i Comuni interessati, nel limite massimo di 500 Euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo”.
Tali risorse, come precisato dallo stesso Ministero dell’Interno, non sono vincolate a specifica destinazione ma liberamente utilizzabili per “progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili o attesi da tutta la comunità locale”. Da ciò, secondo la Sezione, si desume che nella fattispecie in esame non si tratta, tecnicamente, di spese etero-finanziate. Si tratta invece di risorse che rientrano nella piena disponibilità del bilancio e sono liberamente spendibili, sia in conto corrente che in conto capitale, in aderenza al principio di unità del bilancio secondo cui “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’Amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”.
Da quanto esposto, tenuto conto che le risorse in questione partecipano della medesima natura del complesso delle entrate dell’Ente, la spesa di personale finanziata con tali risorse va inevitabilmente computata ai sensi dell’art. 1, comma 557-bis e quater, della Legge n. 296/06. D’altra parte, il vincolo posto dal Legislatore non ha come riferimento l’origine o le modalità di copertura della spesa, ma piuttosto la necessità che la spesa di personale sopportata per il funzionamento dell’Amministrazione rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto omogeneo delle sue componenti ordinarie. Conseguentemente anche la spesa di personale etero-finanziata, qualora le risorse utilizzate siano riferibili al funzionamento dell’Amministrazione, debbono essere ricomprese nell’aggregato considerato dalle previsioni limitative.




