Spesa di personale: ancora vigenti i limiti previsti dai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006

Nella Delibera n. 164 del 9 dicembre 2020 della Corte dei conti Lombardia un Sindaco, dopo avere richiamato la nuova normativa in tema di assunzione di nuovo personale sulla base del concetto di sostenibilità finanziaria, ha chiesto di sapere se le disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 siano compatibili con la nuova disciplina e dunque siano ancora in vigore. Inoltre, è stato chiesto se l’Ente, qualora non rispetti il limite della spesa media del personale per il triennio 2011/2013, possa ugualmente procedere all’assunzione di nuovo personale nel rispetto dei parametri fissati dal Dl. n. 34/2019. La Sezione ha affermato che i limiti alla spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. Qualora il Comune, la cui spesa di personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557-quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.
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