La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la Delibera n. 27 del 21 novembre 2014, si esprime sulla questione riguardante il calcolo della possibilità di assunzione di personale in relazione alla disciplina del turn over e al calcolo dei limiti delle risorse da destinare alle assunzioni di personale per l’Ente che è passato ad applicare il Patto di stabilità dal 2013, in ragione dell’ultimo intervento legislativo (art. 3 del Dl. n. 90/14). La Sezione ha ribadito che, per quanto riguarda la spesa del personale, deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/06. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio.




