Spesa per il trattamento accessorio del personale: la Corte Toscana si esprime in merito al comma 236 della “Legge di stabilità”

Nella Delibera n. 269 del 7 dicembre 2016 della Corte dei conti Toscana, il Parere ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15. In particolare, l’Ente chiede se sia possibile stabilire, “a determinate condizioni”, un aumento del trattamento accessorio, sia per il personale incaricato di posizione organizzativa in un Ente privo di dirigenza, sia per i Funzionari a cui risultino attribuite maggiori responsabilità, a fronte di “una riorganizzazione della struttura amministrativa che comporti un risparmio di spesa oggettivamente verificabile”.

La Sezione rileva che la norma di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, stabilisce la regola per cui il limite massimo per lo stanziamento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, anche a fronte di un’eventuale razionalizzazione, a cui la normativa non fa cenno, e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.