Spesa per lavoro flessibile: limiti per gli Enti Locali di media dimensione

Corte dei conti Campania, Delibera n. 146 del 5 maggio 2025

Un Comune con oltre 10.000 abitanti, che presenta una riduzione significativa del personale e vincoli rigidi sul lavoro flessibile, ha chiesto di poter rafforzare l’Ufficio di staff del Sindaco attraverso nuove assunzioni temporanee. L’Ente ha domandato se, pur avendo già raggiunto il limite massimo di spesa previsto dalla legge per il lavoro flessibile, fosse comunque possibile autorizzare ulteriori incarichi, motivandoli come necessari per garantire servizi essenziali. La Sezione ha ricordato che, in via eccezionale, solo gli Enti di piccole dimensioni e senza spesa storica significativa possono – con un provvedimento motivato – individuare un nuovo parametro di spesa, ma solo per coprire servizi essenziali e nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso esaminato, però, la Sezione ha chiarito che il Comune non rientra in queste condizioni: ha dimensioni medie, una spesa flessibile già attiva e l’intervento richiesto riguarda un ufficio di supporto che non è considerato un servizio essenziale secondo la legge. Pertanto, non è possibile applicare alcuna deroga interpretativa, e l’ente non può superare il tetto di spesa previsto. La Sezione ha infine ribadito che ogni decisione gestionale resta di esclusiva responsabilità dell’Ente, e che l’attività consultiva non può interferire con le scelte operative dell’amministrazione.

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