Nella Delibera n. 133 del 2 marzo 2017 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha formulato i seguenti quesiti:
– se sia legittima (e a quali eventuali condizioni) l’assunzione di personale con forme di lavoro flessibile per gli Enti che non abbiano sostenuto spese ad alcun titolo, né nell’anno 2009, né nel triennio 2007/2009, ovvero se agli stessi sia assolutamente precluso il ricorso a detti rapporti di lavoro;
– se (anche) i sussidi economici erogabili in relazione allo svolgimento di tirocini formativi rientrino nell’aggregato delle spese di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10.
La Sezione, in riferimento al primo quesito, afferma che è legittima l’assunzione disposta da un Ente Locale che, né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, abbia fatto ricorso alle forme di lavoro flessibile previste dall’ordinamento, purché si provveda ad individuare comunque un parametro rispetto al quale dimensionare la spesa, calibrato, sulla “spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’Ente” e purché venga assicurato comunque il rispetto dell’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che disciplina le modalità ed i limiti del ricorso al lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali.
Quanto al secondo quesito, avente ad oggetto la sussunzione, nel limite di spesa di cui al citato art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, anche dei sussidi economici erogati dagli Enti in relazione allo svolgimento di tirocini formativi, la Sezione chiarisce che l’onere gravante sull’Ente per i tirocini ricade nella citata disposizione di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito in Leggen. 122/10. Sicché detta spesa va ricondotta nell’ambito di quella per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro e ad altri rapporti formativi e soggiacerà ai limiti ivi previsti.
Tale conclusione trova fondamento nella lettera della norma (art. 9, comma 28,del Dl. n. 78/10) che, facendo espresso riferimento ad “altri rapporti formativi”, richiama un concetto ampio suscettibile di ricomprendere al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico del bilancio dell’Ente e, pertanto, anche il tirocinio formativo, implicante comunque l’instaurazione di una relazione che può certamente rientrare nel suddetto, ampio concetto di rapporto formativo. Infine, la Sezione precisa che il costo per i tirocini formativi non rientra nella spesa di personale sin qui considerata ove venga coperto da finanziamenti di terzi.