“Superbonus 110%”: possibile godere dello sconto in fattura anche se emessa a fine dicembre, scartata da “Sdi” ma nuovamente reinviata

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 140 del 24 giugno 2024, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di godere dello sconto in fattura nell’anno di emissione, anche nell’ipotesi di fatture elettroniche scartate dal Sistema di interscambio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 140 del 24 giugno 2024, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di godere dello sconto in fattura nell’anno di emissione, anche nell’ipotesi di fatture elettroniche scartate dal sistema di interscambio.

Nel caso di specie, l’istante in data 28 dicembre 2023 ha emesso fattura verso un privato, scartata da “Sdi”, e rinviata nuovamente con lo stesso numero e data. Trattandosi di una fattura per il Superbonus del 110% con totale a pagare pari a zero, per la percentuale di detrazione non vale il principio di cassa ma la data dell’invio a “Sdi”.

La fattura nel Cassetto fiscale dell’emittente compare comunque nell’elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023.

La Risposta assume rilievo sostanziale in quanto, se la fattura viene considerata emessa nell’anno 2023 sarà oggetto di detrazione con la percentuale del 110%, altrimenti del 70% se considerata emessa nell’anno 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che una fattura inviata a “Sdi” ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, richiamando la propria Risposta n. 103/2024, ha ricordato che “lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’emissione delle fatture). […] Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il Principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all’art. 21 e ss. del Dpr. n. 633 del 1972 ­ dallo stesso ‘Sdi’ scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data ­ si ha per tempestivamente emessa”, precisando “che laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo ‘Sdi’], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato. In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ‘sconto integrale’ in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo ‘Sdi’ nei termini stabiliti dall’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ‘’Superbonus 110%’.

Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati nella richiamata Risposta, l’Agenzia ha concluso che l’istante può beneficiare del “Superbonus 110%”.