“Superbonus”: necessaria la “precedente” iscrizione all’Anagrafe delle Onlus e non la “attuale” iscrizione al Runts

Con la Risposta n. 138 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’Ente ecclesiastico istante iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle Onlus ma non essendovi iscritto, non può accedere al “Superbonus” in quanto la norma non richiama gli “attuali” Enti del Terzo Settore

Con la Risposta n. 138 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’Ente ecclesiastico istante iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus ma non essendo ivi iscritto [non acquisendone la relativa qualifica], non può accedere al “Superbonus” in quanto la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato art. 119 del “Decreto Rilancio” non richiama gli “attuali” Enti del Terzo Settore.

Con riferimento ai soggetti destinatari del “Superbonus”, con la Circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che, in applicazione

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.