Delibera n. 397 del 30 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, una Società ha presentato un’istanza all’Anac, contestando la procedura di gara e il requisito di partecipazione previsto dal Disciplinare di gara, che richiede l’iscrizione all’Albo degli Avvocati con almeno 5 anni di esercizio professionale. La Società sostiene che questo requisito esclude ingiustamente i soggetti iscritti all’Albo dei Concessionari alla riscossione, previsto dall’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, nonostante l’attività oggetto dell’appalto sia di supporto alla riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali, un’attività riservata ai soggetti iscritti a tale Albo. La Società considera questo requisito illegittimo e discriminatorio, poiché impedisce la partecipazione alla gara di operatori iscritti all’Albo dei Concessionari alla riscossione. La memoria allegata all’istanza argomenta che il requisito violerebbe la legge, non applicando correttamente il combinato disposto dell’art. 1, comma 805, della Legge n. 160/2019 e dell’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, che riserva tali attività ai concessionari iscritti all’Albo. Inoltre, la Società sostiene che la previsione dei requisiti partecipativi è un eccesso di potere e limita la partecipazione alla gara. Dunque, in particolare, l’istante pone all’Autorità 3 quesiti principali:
– se il requisito previsto dal Disciplinare di Gara sia illegittimo, poiché l’attività di supporto alla riscossione dovrebbe essere riservata ai soggetti iscritti all’Albo previsto dal Dlgs. n. 446/1997;
– se i servizi di supporto alla riscossione degli Enti Locali possano essere affidati a soggetti iscritti all’Albo degli Avvocati;
– se il requisito di idoneità professionale previsto dal Disciplinare sia limitativo della partecipazione alla gara, escludendo i soggetti iscritti all’Albo dei Concessionari alla riscossione.
L’Anac rileva che quando l’Amministrazione intende affidare, sia il “Servizio di supporto alla riscossione coattiva amministrativa”, sia il “Servizio di recupero giudiziale dei crediti”, che richiedono requisiti professionali differenti (ossia l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo dei riscossori degli Enti Locali e l’iscrizione all’Albo degli Avvocati), i requisiti di idoneità professionale devono riflettere tutti i servizi inclusi nell’affidamento. Pertanto, non è conforme alla normativa di settore una disposizione nella lex specialis che richieda, come unico requisito di idoneità professionale per la partecipazione, solo l’iscrizione all’Albo degli Avvocati senza considerare l’obbligo di iscrizione nella Sezione separata dell’Albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 per coloro che svolgono funzioni di supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e delle Società partecipate, come stabilito dall’art. 1, comma 805, della Legge n. 160/2019.