Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, Sentenza n. 461 del 1° luglio 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che, in merito all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, l’art. 198, comma 2, lett. g), del Dlgs. n. 152/2006, stabilisce che i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi Regolamenti, chiamati a rispettare i Principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e devono essere coerenti con i Piani d’ambito previsti dall’art. 201, comma 3. In particolare, i regolamenti definiscono le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base della qualità e quantità di tali rifiuti, secondo i criteri indicati dall’art. 195, comma 2, lett. e), mantenendo ferme le definizioni dell’art. 184, comma 2, lett. c) e d).
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 11035/2019 si è espressa sul tema, chiarendo che, per la Tia, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, come previsto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 22/1997, richiede necessariamente l’individuazione concreta delle caratteristiche dei rifiuti, non solo qualitative, ma anche quantitative. Questo perché l’impatto igienico-ambientale di un rifiuto non può essere valutato senza considerare la quantità dello stesso.


