Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, Sentenza n. 84 del 19 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che gli avvisi di accertamento dell’Ufficio sono legittimi in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, che considera i Magazzini come aree operative all’interno degli stabilimenti destinati alla vendita, contribuendo così all’esercizio di impresa.
Pertanto, tali Magazzini non rientrano nelle esenzioni previste dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/1993. La richiesta di applicazione del cumulo giuridico da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997, con il riconoscimento del vincolo di continuazione fra le violazioni dei vari anni accertati, è legittima e fondata.
Questo Principio generale di favore, costituito dalla continuazione sanzionatoria per violazioni della stessa indole, è riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Sentenza n. 18447/2021).







