Tari: Interpello all’Agenzia delle Entrate sui criteri di determinazione della superficie catastale

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate l’Interpello n. 306/2019, rubricato “Interpello art. 11, comma a), Legge n. 212/2000. Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del Tributo Tari”.

Con il presente Documento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della superficie catastale valevole ai fini Tari.

Nel merito, nel quesito posto veniva specificato che l’immobile di cui il richiedente è proprietario rientra tra gli immobili del Gruppo “R” di cui all’art. 3 del Dpr. n. 138/1998.

La sua superficie è data dalla somma di:

a) vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lett. a), oppure del 25% qualora non comunicanti;

c) dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lett. a).

L’istante riferisce che l’unità immobiliare di cui è proprietario rientra in quest’ultima fattispecie.

La visura catastale dell’immobile indica una superficie totale, escluse aree scoperte (balconi, terrazze, ecc), di mq. 171. Pertanto, l’istante ritiene che la superficie catastale dell’immobile sia data da 171 mq., come risultanti dalla visura catastale e dalla superficie dei balconi presenti nell’immobile stesso, ovvero 25,91 mq, computati per il 30% ovvero 8 mq. Per cui la superficie complessiva risulta pari a 179 mq., ma assoggettabili alla Tari sono 143 mq., derivanti dal calcolo dell’80% della superficie catastale.

L’istante chiede quindi un parere all’Agenzia riguardo i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del Tributo Tari, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse.

L’Agenzia, a seguito di verifica del “Docfa” con il quale l’immobile sopra identificato è stato dichiarato al Catasto edilizio urbano, conferma che le superfici parzialidichiarate in tale atto determinano una superficie catastaletotale dell’immobile conforme a quella presente negli atti catastali e pari a 191 mq.

A parere dell’Agenzia, ciò che si evince dalla dimostrazione che il contribuente produce con la sua istanza è la mancata considerazione, da un lato, di parte dei “balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare”(tra i quali ricade anche il portico ubicato a piano terra) e, dall’altro, della “superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile” (nel caso di specie il giardino), i cui contributi alla superficie catastale totale dell’immobile devono essere determinati secondo le previsioni di cui ai punti c) e d) dell’art. 1, paragrafo “Criteri per i gruppi ‘R’ e ‘P’”, dell’Allegato “C” al Dpr. n. 1381/1998.

Nello specifico, l’istante indica in 25,91 mq. la superficie dei balconi presenti nell’immobile, mentre dalla planimetria presente agli atti la superficie relativa a balconi, terrazze e simili risulta essere pari a 51 mq. ed omette di considerare la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile che, agli atti, risulta essere pari a 757 mq. (con contributo ponderato alla superficie catastaletotale pari a 10 mq.).

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, del citato Allegato“C”, la somma dei contributi ponderati dei “vani accessori a servizio indiretto dei vani principali”(pari a 44 mq.), dei “balconi, terrazze e simili”(pari a 10 mq.) e della “area scoperta o a questa assimilabile”(pari a 12 mq.) non può superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali” (pari a 127 mq.), la superficie catastaletotale dell’unità immobiliare in esame è data dalla sommatoria di 127 mq. e del 50% di tale superficie, per un totale di 191 mq.

Precisa inoltre l’Agenzia che, qualora un contribuente riscontrasse errori nei dati catastali dei propri immobili, ed in particolare nel calcolo della superficie catastale, può richiederne la correzione presentando una richiesta di rettifica all’Ufficio provinciale Territorio competente, utilizzando a tal fine l’apposito Modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia stessa.

Con riguardo alla superficie valevole ai fini Tari, l’Agenzia riportata la formulazione originaria dell’art. 1, comma 645, della Legge n. 147/2013, il quale prevedeva che, “fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.”

Tale comma è stato successivamente integrato dall’art. 2, comma 1, lett. d-bis) del Dl. n. 16/2014, con il seguente secondo periodo “l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.

Il citato comma 647 prevede, sotto un primo profilo, che vengano attivate tra Comuni e Agenzia delle Entrate le procedure per l’interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.

Tali disposizioni sono state attuate con Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013, recante le “Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel Catasto edilizio urbano, ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Dl. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011”.

Sotto altro aspetto, il comma 647 prevede che, “nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del Catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr. n. 138/1998”.

Tali ultime disposizioni, a parere dell’Agenzia, non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del Catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della Legge n. 23/2014; quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento previsto al secondo periodo del comma 645.

Pertanto, secondo l’Agenzia la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla Tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene alle attività di accertamento, l’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 646, della Legge n. 23/2014 prevede che“il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr. n. 138/1998”.