Nella Sentenza n. 185 del 6 giugno 2017 del Tar Abruzzo una Società, proprietaria di una struttura alberghiera, si occupa all’interno della stessa del solo Servizio di accoglienza e gestione delle camere, in quanto dal gennaio 2016 ha affittato i locali non destinati al pernottamento e affittato il ramo di azienda relativo al Servizio bar self-service e ristorazione. In particolare, la Società sostiene che ad essa spetterebbe il pagamento della Tari per la sola parte della struttura alberghiera destinata all’affitto delle camere e da essa gestita direttamente, mentre spetterebbe alle altre Società gestrici del Servizio di ristorazione e bar self-service
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