Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29326 del 5 novembre 2025
La controversia riguarda una richiesta di pagamento della Tassa rifiuti per l’anno 2014, contestata da un’impresa che sosteneva di essere esentata perché produceva solo rifiuti speciali smaltiti in proprio.
I Giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, rilevando che la comunicazione necessaria per chiedere l’esenzione era stata presentata solo il 3 marzo 2015 e quindi non poteva valere retroattivamente per il 2014.
La Suprema Corte conferma questa impostazione e chiarisce che la dichiarazione che incide sull’applicazione della Tari o sulle eventuali agevolazioni deve essere presentata entro
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