Tari: rifiuti speciali smaltiti in proprio

Nella Sentenza n. 406 del 10 marzo 2021 della Ctr Veneto, la Società concessionaria del Comune ha richiesto ad uno scatolificio la Tari anno 2015 e Tari acconto 2016 prendendo in considerazione l’intera superficie industriale di mq. 7.718,00 anziché solamente l’area occupata dagli Uffici pari a mq. 240, area quest’ultima interessata al conferimento dei rifiuti al gestore pubblico. 

Lo scatolificio lamenta il fatto che la Società non avrebbe tenuto conto della dichiarazione con la quale il contribuente informava di produrre rifiuti speciali nella restante parte dell’area, rifiuti che venivano conferiti a ditte specializzate. 

I Giudici, al riguardo, osservano che il comma 649 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. A ciò si aggiunge che un articolo del regolamento di disciplina della Tari dispone che “non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti (…) Presentano tali caratteristiche (…) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere”. 

Alla luce di queste norme appare evidente per i Giudici che la Tari, per le annualità in questione non poteva essere calcolata sull’intera superficie industriale dello Scatolificio per il fatto che in gran parte dello stabilimento venivano prodotti rifiuti speciali che il contribuente smaltiva tramite Ditte specializzate, quindi la Tari non poteva essere calcolata anche su queste superfici.