Consiglio di Stato, Sentenza n. 156 dell’8 gennaio 2026
Un Comune ha impugnato la Tariffa di conferimento rifiuti fissata da Ager per gli anni 2020-2023.
I Giudici hanno respinto l’appello perché il Comune, partecipando obbligatoriamente ad Ager, non è un soggetto “terzo” e quindi non è legittimato a contestare gli atti dell’Agenzia.
Inoltre, non ha un interesse diretto, perché l’eventuale costo si scarica sui cittadini tramite Tari e sono gli utenti a poter impugnare quando ricevono la richiesta di pagamento.
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