Tarsu: accertamento fondato su verbale della Guardia di Finanza

Corte di giustizia tributaria della Puglia, Sentenza n. 1637 del 30 aprile 2024

Con ricorso tempestivamente notificato, l’appellante ha impugnato gli avvisi di accertamento indicati, emessi da un Comune in relazione alla Tarsu, dovuta per l’anno d’imposta 2013. A sostegno del ricorso, ha innanzitutto contestato il difetto di motivazione degli atti impugnati, poiché basati su un processo verbale della Guardia di Finanza.

I Giudici rilevano che il fatto che il Comune appellato abbia basato la pretesa tributaria sul verbale emesso dalla Guardia di Finanza non è sufficiente a inficiare la validità degli atti. A questo proposito, i Giudici precisano che, in materia di imposizione tributaria, la motivazione per relationem, cioè con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza, è legittima. Questo perché non è necessaria una valutazione autonoma da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti, ma è sufficiente che l’Ufficio condivida le conclusioni del verbale, realizzando così una semplificazione della scrittura.

Inoltre, poiché questi elementi sono già noti al contribuente, non viene pregiudicato il corretto svolgimento del contraddittorio.

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