Tarsu: aree di lavorazione pertinenziali ad uno stabilimento o spazi di manovra

Nell’Ordinanza n. 15481 del 7 giugno 2019 della Corte di Cassazione, la questione controversa aveva ad oggetto un diniego di rimborso riguardante somme ritenute versate in misura maggiore relative alla Tarsu per gli anni dal 2008 al 2013 applicata su aree di lavorazione pertinenziali ad uno stabilimento o spazi di manovra, ritenuti non idonei a produrre rifiuti solidi urbani. I Giudici di legittimità hanno affermato che la fattispecie deve essere disciplinata come le ipotesi in cui è mancato l’esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del Dlgs. n. 22/1997.

In tal caso, i rifiuti speciali sono regolati dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/1993, che fissa il presupposto impositivo nella “occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59”.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che la norma ora richiamata pone una presunzione soltanto relativa di tassabilità, giacché nel medesimo comma ed in quelli successivi elenca numerose ipotesi di edifici o aree esentate, totalmente o parzialmente, dal Tributo. Poiché tali esenzioni costituiscono un’eccezione alla regola generale di assoggettamento alla Tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il “Servizio di raccolta” è istituito o attivato, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto. In particolare, non vi sono ragioni per potersi discostare dal Principio per cui è onere della parte contribuente fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993. Infine, la Suprema Corte pone in evidenza che, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il Principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’Amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della Tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato Dlgs. n. 507/1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del Tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 15481 del 2019