Nell’Ordinanza n. 15044 del 16 giugno 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda l’esclusione della Tarsu per l’inutilizzabilità di un immobile, malgrado l’inutilizzabilità non fosse stata denunciata dal contribuente. La Suprema Corte pone in evidenza l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, che prevede che la Tarsu è dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare. Quindi, le deroghe ammesse dall’art. 62, comma 2, non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.
In sostanza, per essere esclusi dalla tassazione di un immobile per inutilizzabilità dello stesso, questa deve essere indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione, non essendo sufficiente la situazione “di fatto”.
In linea con questa presa di posizione anche l’Ordinanza n. 16460 del 4 luglio 2017 della stessa Corte di Cassazione. Anche in quest’ultima, infatti, i Giudici di legittimità hanno rilevato che l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dall’art. 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d’inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.




